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Sez. 1, Sentenza n. 466 del 26/01/1990 (Rv. 464999 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA - PENDENZA DI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO DISCIPLINARE - CAUSA DI SOSPENSIONE - ESCLUSIVA.*
Stato
decisa il 1990-01-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/464999-01

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA - PENDENZA DI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO DISCIPLINARE - CAUSA DI SOSPENSIONE - ESCLUSIVA.*

La sospensione necessaria del processo, di cui all'art. 295 cod. proc. civ., è finalizzata a prevenire conflitti tra giudicati contraddittori, per cui non può essere determinata da un procedimento amministrativo, quale quello disciplinare, pendente davanti ad un'autorità non investita di giurisdizione, non potendo esso - in quanto privo dell'attitudine a sfociare in una pronuncia con efficacia di giudicato in senso tecnico - configurarsi come pregiudiziale rispetto ad una controversia pendente davanti al giudice civile. (V 4505/76, mass n 383231; (V 466/73, mass n 362472).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)