Sez. 1, Sentenza n. 466 del 15/02/1973 (Rv. 362472 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA - PRESUPPOSTO - CONTROVERSIA PREGIUDIZIALE - CARATTERE GIURISDIZIONALE - NECESSITA - CONTROVERSIA AMMINISTRATIVA - RICORSO AL CAPO DELLO STATO - ESCLUSIONE DELLA SOSPENSIONE.*
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA - PRESUPPOSTO - CONTROVERSIA PREGIUDIZIALE - CARATTERE GIURISDIZIONALE - NECESSITA - CONTROVERSIA AMMINISTRATIVA - RICORSO AL CAPO DELLO STATO - ESCLUSIONE DELLA SOSPENSIONE.*
La sospensione necessaria del processo a norma dell'art 295 cod proc civ ha come indefettibile presupposto che la controversia pregiudiziale abbia carattere giurisdizionale e, come tale, sia definibile con un atto avente valore e forza di giudicato. Conseguentemente, rimane fuori dell'ambito di applicabilita della norma qualsiasi controversia pendente davanti ad autorita non investite riguardo ad essa di giurisdizione ed, in particolare, ogni controversia - inteso il termine in senso lato - oggetto di qualunque tipo di procedimento amministrativo anche contenzioso, compreso il ricorso al capo dello stato. (in applicazione dei predetti principi, la Corte suprema, ha ritenuto ininfluente ai fini della legittimita di una pronuncia di cessazione della materia del contendere, in controversia riguardante la declaratoria di decadenza, dalla carica di consigliere comunale, le circostanze che contro il provvedimento di scioglimento del consiglio comunale che aveva deliberato quella decadenza, fosse pendente il rimedio del ricorso straordinario al capo dello stato). (V 2234/69, mass n 341596).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)