Sez. 2, Sentenza n. 4505 del 29/11/1976 (Rv. 383231 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA - CONDIZIONI - RICORSO STRAORDINARIO AL CAPO DELLO STATO - ESCLUSIONE.*
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA - CONDIZIONI - RICORSO STRAORDINARIO AL CAPO DELLO STATO - ESCLUSIONE.*
Consistendo la ratio dell'art 295 cod proc civ nell'opportunita di evitare conflitti tra giudicati, in tanto si ha questione pregiudiziale, che impone la sospensione del processo, in quanto penda tra le stesse parti altra controversia che abbia ad oggetto una questione logicamente antecedente e sia destinata a definirsi con giudicato. Resta, pertanto, fuori della fattispecie prevista nel citato art 295 l'ipotesi del ricorso straordinario al capo dello stato, ricorso che, pur avendo carattere alternativo rispetto a quello giurisdizionale amministrativo, si colloca, a differenza di quest'ultimo, nel campo meramente amministrativo, per cui il decreto decisorio non assume carattere di giudicato. (V 466/73, mass n 362472).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 16 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 34 CORTE COST., DPR 24/11/1971 num. 1199 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)