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Sez. L - , Sentenza n. 8590 del 03/04/2017 (Rv. 643748 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - TIROCINIO (APPRENDISTATO) - IN GENERE | Contratto di formazione e lavoro - Trasformazione in contratto a tempo indeterminato - Computo dell'anzianità di servizio maturata nel periodo di formazione e lavoro - Previsione nella contrattazione collettiva - Configurabilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2017-04-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/643748-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - TIROCINIO (APPRENDISTATO) - IN GENERE

La disposizione contenuta nell'art. 3, comma 5, del d.l. n. 726 del 1984, conv., con modif., dalla l. n. 863 del 1984, secondo la quale, in caso di trasformazione del rapporto di formazione e lavoro in rapporto a tempo indeterminato, il periodo di formazione e lavoro deve essere computato nell'anzianità di servizio, opera anche quando l'anzianità è presa in considerazione da discipline contrattuali ai fini dell'attribuzione di emolumenti che hanno fondamento nella sola contrattazione collettiva. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che, avendo riconosciuto l'anzianità sin dalla stipulazione del contratto di formazione, aveva attribuito al lavoratore il beneficio dell'agevolazione tariffaria sul consumo di energia elettrica previsto nel CCNL per i dipendenti dell'Enel, eliminato successivamente dalla contrattazione collettiva per i nuovi assunti).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/10/1984 num. 726 art. 3 com. 5 CORTE COST., Legge 19/12/1984 num. 863 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)