Sez. L, Sentenza n. 3207 del 18/02/2016 (Rv. 638955 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - TIROCINIO (APPRENDISTATO) - IN GENERE | Contratto di formazione e lavoro - Trasformazione in contratto a tempo indeterminato - Anzianità di servizio maturata nel periodo di formazione e lavoro - Computabilità - Fondamento - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - TIROCINIO (APPRENDISTATO) - IN GENERE
Il principio di cui all'art. 3, comma 5, del d.l. n. 726 del 1984, conv. con modif. in l. n. 863 del 1984, secondo il quale in caso di trasformazione del rapporto di formazione e lavoro in rapporto a tempo indeterminato il periodo di formazione e lavoro deve essere computato nell'anzianità di servizio, mira a realizzare un'equiparazione, di carattere generale, tra periodo di formazione e periodo di lavoro ordinario, senza, tuttavia, integrare un'immotivata e irrazionale interferenza del legislatore rispetto alle prerogative delle parti collettive in materia di trattamento retributivo, poiché assolve, per ragioni di interesse generale, ad una funzione di coordinamento delle discipline e di riequilibrio delle posizioni in favore della parte debole del rapporto. (Nella specie, la S.C., nel ribadire il principio, ha confermato la sentenza di appello che aveva ritenuto inderogabile, a mezzo di un accordo aziendale, la suddetta disciplina di fonte legale).
Riferimenti normativi: Legge 19/12/1984 num. 863 art. 1, Decreto Legge 30/10/1984 num. 726 art. 3 com. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)