Sez. L, Sentenza n. 9243 del 17/04/2009 (Rv. 608033 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE | Condono previsto dall'art. 1, comma 230, legge n. 662 del 1996 - Ambito di applicazione - Sanzioni amministrative connesse con la denuncia e il versamento di contributi e premi - Inclusione - Fondamento - Mancata regolarizzazione dei lavoratori a domicilio - Inclusione - Sussistenza.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE
Nel condono previsto dall'art. 1, comma 230, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 sono ricomprese le obbligazioni per sanzioni amministrative connesse con la denuncia e il versamento di contributi e premi, sulla base della previsione contenuta nell'ultima parte del comma suddetto, nonché alla luce del precedente comma 222 e dell'art. 35 della legge 24 novembre 1981, n. 689, richiamato dalla disposizione da ultimo citata. Conseguentemente, deve ritenersi inclusa nel condono anche la sanzione prevista per la mancata regolarizzazione dei lavoratori a domicilio, la cui inosservanza è strettamente connessa con la violazione delle norme sul collocamento, la denuncia e il versamento dei contributi.
Riferimenti normativi: Legge 18/12/1973 num. 877 art. 1, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 35 CORTE COST., Legge 23/12/1996 num. 662 art. 1 com. 222 CORTE COST., Legge 23/12/1996 num. 662 art. 1 com. 230 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)