Sez. L, Sentenza n. 10392 del 18/05/2005 (Rv. 581510 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - DEPENALIZZAZIONE DI DELITTI E CONTRAVVENZIONI - VIOLAZIONI IN MATERIA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA OBBLIGATORIE - IN GENERE | Condono previdenziale del 1996 - Ambito di applicazione - Violazione di norme connesse con versamenti di contributi e premi di cui al T.U. n. 1124 del 1965 - Inclusione - Fondamento.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - DEPENALIZZAZIONE DI DELITTI E CONTRAVVENZIONI - VIOLAZIONI IN MATERIA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA OBBLIGATORIE - IN GENERE
Nel condono previsto dall'art. 1, comma duecentotrentesimo, della legge n. 662 del 1996, sono ricomprese le obbligazioni per sanzioni amministrative connesse con la denuncia e versamento di contributi e premi di cui al T.U. delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (d.P.R. n. 1124 del 1965), sulla base della previsione contenuta nell'ultima parte del comma duecentotrentesimo suddetto, alla luce del precedente comma duecentoventiduesimo e del previsto richiamo dell'art. 35 della legge n. 689 del 1981. Conseguentemente, è inclusa nel condono la sanzione prevista per l'omessa comunicazione all'INAIL, nei termini prescritti, dell'inizio di attività lavorativa di dipendenti assunti, di cui all'art. 12 del T.U. cit., connessa con omissioni di contributi e premi in quanto adempimento funzionale alla loro regolare riscossione.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 35 CORTE COST., Legge 23/12/1996 num. 662 art. 1 com. 222 CORTE COST., Legge 23/12/1996 num. 662 art. 1 com. 230 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 12 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 51 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)