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Sez. 5 - , Sentenza n. 3387 del 12/02/2020 (Rv. 656969 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - RIVALSA - IN GENERE | Indumenti da lavoro indossati dal personale durante il servizio - Prestazione di servizi - Esclusione - Obblighi datoriali - Configurabilità - Conseguenze - Imponibilità - Rivalsa - Esclusione.
Stato
decisa il 2020-02-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/656969-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - RIVALSA - IN GENERE

In tema d'IVA, la fornitura al personale dipendente degli indumenti da lavoro da indossare durante l'attività lavorativa non costituisce prestazione di servizi, bensì messa a disposizione di strumenti da lavoro, rientrante tra gli obblighi contrattuali dell'imprenditore sicché, trattandosi di un costo, non costituisce elemento positivo del reddito e, non essendo assoggettabile ad IVA, ne è preclusa la rivalsa nei confronti dei dipendenti.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 2 com. 2 lett. 4, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 53 com. 2, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 62 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)