Sez. 5, Sentenza n. 19077 del 29/09/2005 (Rv. 585391 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - IN GENERE | Beni oggetto dell'attività d'impresa - Attribuzione ai dipendenti - Imputabilità alle spese - Idoneità a far presumere un maggior reddito - Esclusione.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - IN GENERE
In tema di determinazione del reddito d'impresa, poiché, ai sensi degli artt. 53, secondo comma, e 62, primo comma, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, i beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività d'impresa vanno compresi tra i ricavi se destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore, e tra le spese se destinati ai dipendenti, i beni attribuiti ai dipendenti (nella specie, materie prime per la confezione di pasti), per la loro natura di costi, non possono essere compresi tra gli elementi positivi del reddito, ed il loro valore non costituisce pertanto elemento presuntivo di afferente percezione di reddito.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 39 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 53, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 62
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)