Sez. 5, Sentenza n. 16030 del 29/07/2015 (Rv. 636265 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - BASE IMPONIBILE - IN GENERE | Fornitura gratuita di medicinali nell'ambito di fornitura a titolo oneroso - Art. 15 del d.P.R. n. 633 del 1972 - Applicabilità - Fondamento - Fattispecie.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - BASE IMPONIBILE - IN GENERE
In tema d'IVA, vanno escluse dalla base imponibile le cessioni gratuite di beni collegate a successive forniture a titolo oneroso soggette alla medesima aliquota, atteso che non si tratta di trasferimenti di beni senza controprestazioni, ma di abbuoni conformi alle originarie condizioni contrattuali, riconducibili alla disciplina di cui all'art. 15, comma 1, n. 2 del d.P.R. n. 633 del 1972. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha escluso dal computo della base imponibile la fornitura gratuita delle prime quattro confezioni di medicinali, prevista dal protocollo di monitoraggio dei piani di trattamento farmacologico per la malattia di Alzheimer).
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 2, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 15
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)