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Sez. 6, Sentenza n. 4249 del 14/01/2002 Ud. (dep. 05/02/2002) Rv. 220960 - 01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - RINUNCIA | Deposito della procura speciale con la quale viene conferito al difensore il potere di rinuncia - Valore di rinuncia all'impugnazione - Esclusione.
Stato
decisa il 2002-01-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/220960-01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - RINUNCIA

La rinuncia all'impugnazione di cui all'art. 589 cod. proc. pen. è atto formale che non può essere dedotto dalla semplice circostanza che il difensore abbia depositato la procura speciale che gli conferiva il potere di rinuncia, senza peraltro poi esercitare concretamente tale potere (in applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto privo di effetti il deposito della procura speciale, rilasciata al difensore ai sensi dell'art. 589 cod. proc. pen., seguito dalla dichiarazione di quest'ultimo dell'errore in cui era incorso l'assistito nel conferimento della procura).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 589 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 589

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)