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Sez. 2, Sentenza n. 36278 del 22/09/2005 Cc. (dep. 06/10/2005) Rv. 232252 - 01

IMPUGNAZIONI (Cod. proc. pen. 1988) - RINUNCIA | Rinuncia dell'imputato - Genericità della dichiarazione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2005-09-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/232252-01

IMPUGNAZIONI (Cod. proc. pen. 1988) - RINUNCIA

Ai sensi dell'art. 589, comma secondo, cod. proc. pen., la rinuncia all'impugnazione può essere presentata solo con dichiarazione della parte o del difensore munito di procura speciale contenente espressa autorizzazione al compimento dell'atto. Pertanto, la rinuncia proveniente dall'imputato che non risulti da una manifestazione inequivoca di volontà, al di là di specifiche formule sacramentali, non produce l'effetto dell'inammissibilità dell'impugnazione presentata. (Fattispecie in cui la Corte di cassazione ha ritenuto che la dichiarazione di rinuncia all'impugnazione fosse equivoca ed incerta in considerazione dell'assenza, nell'atto, dei numeri del procedimento, nonchè della data di notificazione dell'atto impugnato, e del suo contenuto, con il quale si era esclusivamente rinunciato a non meglio precisati termini di legge).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 589 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)