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Sez. 4, Sentenza n. 8204 del 22/04/1998 Ud. (dep. 09/07/1998) Rv. 211360 - 01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - RINUNCIA | Da parte del P.M. - Atto formale - Deducibilità dalle richieste d'udienza - Esclusione - Ragione.
Stato
decisa il 1998-04-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/211360-01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - RINUNCIA

La rinuncia al ricorso è atto formale che non può essere dedotto dalla semplice circostanza che il P.M. abbia chiesto la conferma della sentenza di primo grado dimenticando l'esistenza in atti di un appello del suo ufficio, la cui validità procedimentale trova ragione nei motivi di sostegno e non nella richiesta d'udienza (che non sia esplicita rinuncia).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 589 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 589

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)