Sez. L, Sentenza n. 4734 del 14/05/1994 (Rv. 486617 - 01)
Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Impugnazioni - Appello - Giudice competente | Disciplina del foro erariale - Operatività in primo grado - Esclusione - Individuazione del Tribunale competente per l'appello - Criteri.
Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Impugnazioni - Appello - Giudice competente
In tema di applicabilità della disciplina del foro erariale nel rito speciale del lavoro, è necessario il coordinamento con la regola della competenza per materia del Pretore quale giudice di primo grado, con la conseguenza che l'operatività del detto foro non può venire in rilievo ai fini di tale grado di giudizio, ma soltanto ai fini dell'identificazione del Tribunale territorialmente competente per l'appello, non trovando quella disciplina applicazione, a norma dell'art. 7 del R.D. n. 611 del 1933 nei giudizi innanzi ai Pretori e ai Conciliatori. Pertanto, con riguardo alle controversie da trattarsi col rito speciale, fermi i criteri dal medesimo risultanti in tema di competenza territoriale per il giudizio di primo grado - i quali, se oggetto di contestazione, implicano, simmetricamente, una decisione che non estende la propria efficacia all'individuazione del giudice territorialmente competente secondo la (non ancora rilevante) disciplina del foro erariale -, le sentenze emesse da Pretore in funzione di giudice del lavoro e della previdenza sociale devono essere impugnate, secondo tale disciplina, davanti al Tribunale del luogo in cui ha sede l'Avvocatura dello Stato nel cui distretto si trova il Tribunale che sarebbe competente secondo le norme proprie del detto rito.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)