Sez. L, Sentenza n. 14629 del 28/12/1999 (Rv. 532562 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - GIUDICE COMPETENTE | Controversia con una amministrazione dello Stato come parte - Foro erariale - Sussistenza - Conseguenze in ordine all'individuazione del Tribunale competente per l'appello.
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L'applicabilità anche al rito del lavoro della regola del foro erariale (art. 25 cod.proc.civ. e 6 e 7 R.D. n. 1611 del 1933) comporta che l'appello avverso una sentenza pretorile pronunciata secondo il rito del lavoro in controversia in cui sia parte un'amministrazione dello Stato (nella specie, Ministro del Tesoro) deve essere proposto al tribunale del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'Avvocatura Generale dello Stato nel cui distretto si trova il tribunale che sarebbe competente secondo le norme ordinarie.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 25 CORTE COST., Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 6 CORTE COST., Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)