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Sez. 1, Sentenza n. 12907 del 18/12/1995 (Rv. 495121 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE | Decisioni della Commissione tributaria centrale - Ricorso per Cassazione ex art. 111 Cost. - Motivi - Vizi di motivazione - Limiti di ammissibilità.
Stato
decisa il 1995-12-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/495121-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE

In sede di ricorso per Cassazione ex art. 111 Cost. avverso le decisioni della Commissione Tributaria Centrale, sono prospettabili esclusivamente quei vizi di motivazione che consistono nella mera apparenza o nel totale difetto o nell'insanabile contraddittorietà del discorso giustificativo, in base a quanto è dato rilevare dal testo della decisione medesima, rimanendo esclusa la verifica della sufficienza e della razionalità della motivazione in rapporto alle risultanze istruttorie.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 CORTE COST., Costituzione art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)