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Sez. 1, Sentenza n. 3809 del 02/05/1997 (Rv. 504034 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - COMMISSIONI TRIBUTARIE | Ricorso ex art. 111 Cost. - Vizi denunciabili - Vizi di motivazione - Ammissibilità - Limiti.
Stato
decisa il 1997-05-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/504034-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - COMMISSIONI TRIBUTARIE

In sede di ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. contro le decisioni della Commissione tributaria centrale in base alla disciplina del contenzioso antecedente a quella dettata dal D.L. n. 546 del 1992, entrato in vigore il 1 aprile 1996, nel vizio di "violazione di legge" previsto dalla norma costituzionale, devono ricomprendersi soltanto le ipotesi di totale mancanza della motivazione, e non anche quelle relative alla sola insufficienza o incongruità della stessa.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, DPR 26/10/1972 num. 636 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)