Sez. 1, Sentenza n. 3809 del 02/05/1997 (Rv. 504034 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - COMMISSIONI TRIBUTARIE | Ricorso ex art. 111 Cost. - Vizi denunciabili - Vizi di motivazione - Ammissibilità - Limiti.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - COMMISSIONI TRIBUTARIE
In sede di ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. contro le decisioni della Commissione tributaria centrale in base alla disciplina del contenzioso antecedente a quella dettata dal D.L. n. 546 del 1992, entrato in vigore il 1 aprile 1996, nel vizio di "violazione di legge" previsto dalla norma costituzionale, devono ricomprendersi soltanto le ipotesi di totale mancanza della motivazione, e non anche quelle relative alla sola insufficienza o incongruità della stessa.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, DPR 26/10/1972 num. 636 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)