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Sez. 1, Sentenza n. 4479 del 15/04/1993 (Rv. 481857 - 01)

Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Motivi del ricorso - Vizi di motivazione | Commissione Tributaria Centrale - Decisioni - Impugnazione con ricorso per cassazione - Vizi di motivazione - Deducibilità - Limiti.
Stato
decisa il 1993-04-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/481857-01

Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Motivi del ricorso - Vizi di motivazione

In sede di ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. avverso le decisioni della Commissione tributaria centrale sono prospettabili esclusivamente quei vizi di motivazione che consistano nella mera apparenza o nel totale difetto o nell'insanabile contraddittorietà del discorso giustificativo, in base a quanto è dato rilevare dal testo della decisione medesima, rimanendo esclusa la verifica della sufficienza e della razionalità in rapporto alle risultanze istruttorie.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)