Sez. 1, Sentenza n. 3195 del 15/05/1980 (Rv. 406993 - 01)
ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - DISPOSIZIONI GENERALI - DURATA DELL'ASSICURAZIONE - PROROGA TACITA - ESCLUSIONE CON DISDETTA A MEZZO DI LETTERA RACCOMANDATA - CLAUSOLA CONTRATTUALE RELATIVA, NON CONTENENTE LA NECESSITA DELLA RICEZIONE DELLA RACCOMANDATA ENTRO IL TERMINE STABILITO - DISCIPLINA EX ART 1334 E 1335 COD CIV - INAPPLICABILITA - DISCIPLINA ERMENEUTICA DEI CONTRATTI - APPLICABILITA.*
ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - DISPOSIZIONI GENERALI - DURATA DELL'ASSICURAZIONE - PROROGA TACITA - ESCLUSIONE CON DISDETTA A MEZZO DI LETTERA RACCOMANDATA - CLAUSOLA CONTRATTUALE RELATIVA, NON CONTENENTE LA NECESSITA DELLA RICEZIONE DELLA RACCOMANDATA ENTRO IL TERMINE STABILITO - DISCIPLINA EX ART 1334 E 1335 COD CIV - INAPPLICABILITA - DISCIPLINA ERMENEUTICA DEI CONTRATTI - APPLICABILITA.*
La disdetta del contratto di Assicurazione a mezzo di lettera raccomandata, al fine di evitarne la proroga tacita, ove nella relativa clausola contrattuale non sia prevista la necessita della ricezione della raccomandata entro il termine stabilito, non trova la sua regolamentazione nella disciplina prevista dagli artt 1334 e 1335 cod civ, per cui la disdetta stessa produce effetto dal momento del recapito all'indirizzo del destinatario, bensi nello ambito della disciplina ermeneutica dei contratti giacche i contraenti, nell'Esercizio della loro autonomia negoziale, sono liberi di stabilire che la spedizione della raccomandata, nel termine previsto, sia sufficiente ad impedire l'indicata proroga, anche se la sua ricezione si verifichi dopo detto termine. (V 4559/79, mass n 401069; (V 3250/79, mass n 399625).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1334 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1335 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1899
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)