Sez. 6 - 1, Sentenza n. 4386 del 21/02/2013 (Rv. 625416 - 01)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Giudizio di separazione personale e giudizio avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio - Distinzione - Autonomia - Conseguenze.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE
In tema di equa riparazione per violazione del termine ragionevole di durata del processo, il procedimento di separazione personale è autonomo rispetto a quello avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio, posto che, indipendentemente dal loro collegamento sul piano cronologico e degli effetti, ognuno possiede, nell'ambito dell'ordinamento, una propria funzione, in quanto sorretto da specifiche domande, sicchè i due procedimenti devono ritenersi diversi e distinti. Ne consegue che la corte di appello, adita per l'equa riparazione del danno derivante dal ritardo dei predetti giudizi, deve esaminare distintamente le relative domande.
Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)