Sez. 2, Sentenza n. 3740 del 21/02/2006 (Rv. 586290 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE | Omessa registrazione di rifiuti non pericolosi - Nozione di rifiuto ai sensi del d.lgs. n.22 del 1997 - Elemento oggettivo ed elemento soggettivo - Interpretazione dell'elemento soggettivo ai sensi dell'art.14 d.l. n.138 del 2002 - Necessità.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE
Ai fini dell'applicabilità della sanzione amministrativa prevista dagli artt.12, comma 1, e 52, comma 2, del d.lgs. 5 febbraio 1997, n.22, per omessa tenuta del registro di carico e scarico di rifiuti non pericolosi, la nozione di " rifiuto " di cui all'art.6 del citato decreto, cui concorre sia un elemento oggettivo, rappresentato dalla inclusione della sostanza nell'elenco allegato alla legge, che un elemento soggettivo, costituito dall'intenzione ovvero dall'obbligo del detentore di disfarsene, va intesa, con riferimento alla sua componente soggettiva, alla luce della disposizione interpretativa dettata dall'art.14 del d.l. 8 luglio 2002, n. 138, convertito nella legge 8 agosto 2002, n.178, secondo cui la nozione di rifiuto va esclusa qualora la sostanza sia riutilizzabile ed oggettivamente riutilizzata nel medesimo o in analogo o diverso ciclo produttivo, senza subire alcun intervento preventivo di trattamento e senza recare pregiudizio all'ambiente.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 12 com. 1, Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 52 com. 2 CORTE COST., Decreto Legge 08/07/2002 num. 138 art. 14 CORTE COST., Legge 08/08/2002 num. 178 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)