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Sez. 6, Sentenza n. 6042 del 08/05/1996 Ud. (dep. 13/06/1996) Rv. 205078 - 01

Reati contro l'amministrazione della giustizia - Delitti contro l'autorità delle decisioni giudiziarie - Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice - Elemento oggettivo (materiale) | Condotta elusiva - Indicazione - Richiesta del privato interessato - Necessità di forme secondo il rito processuale civile - Esclusione.
Stato
decisa il 1996-05-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/205078-01

Reati contro l'amministrazione della giustizia - Delitti contro l'autorità delle decisioni giudiziarie - Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice - Elemento oggettivo (materiale)

Ai fini della sussistenza del delitto di dolosa mancata esecuzione di un provvedimento del giudice che concerna l'affidamento di minori, la condotta cosiddetta "elusiva" deve essere intesa come comprensiva di qualsiasi comportamento, positivo o negativo, che non esige né scaltrezza di sorte o subdole moralità né richiede che la pretesa di attuazione dell'ordine del giudice debba essere avanzata nei modi e nelle forme della minacciata esecuzione degli ordini di fare, secondo il rito processuale civile, bastando anche il semplice rifiuto del soggetto obbligato alla istanza verbale o scritto del privato interessato.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 388 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)