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Sez. U, Sentenza n. 5431 del 18/10/1979 (Rv. 402014 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - IMPUGNAZIONI - DECISIONI DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE - RICORSO PER CASSAZIONE - LITISCONSORTI NECESSARI - CONSIGLIO DELL'ORDINE LOCALE - OMESSA NOTIFICAZIONE DEL RICORSO A QUEST'ULTIMO - INAMMISSIBILITA DEL RICORSO - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1979-10-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/402014-01

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - IMPUGNAZIONI - DECISIONI DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE - RICORSO PER CASSAZIONE - LITISCONSORTI NECESSARI - CONSIGLIO DELL'ORDINE LOCALE - OMESSA NOTIFICAZIONE DEL RICORSO A QUEST'ULTIMO - INAMMISSIBILITA DEL RICORSO - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - INAMMISSIBILITA.*

Nel procedimento di impugnazione avverso le decisioni in materia disciplinare del consiglio nazionale forense, il consiglio dello ordine locale, che ha emesso il provvedimento impugnato e parte necessaria, e pertanto e inammissibile il ricorso per Cassazione che non sia stato ad esso notificato, non essendo consentita la successiva integrazione del contraddittorio, in quanto l'art 66 del RD 22 gennaio 1934, n 37, impone la notificazione del ricorso entro un unico termine a tutte le parti interessate. (Conf 3522/77, mass n 387104).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331, Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 31, Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 37, Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 59, Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 60, Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 66

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)