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Sez. 5, Sentenza n. 15634 del 21/06/2013 (Rv. 627155 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Art. 3, comma 2-bis, del d.l. n. 40 del 2010, conv. con modificazioni nella legge n. 73 del 2010 - Definizione agevolata delle liti fiscali pendenti innanzi alla Corte di cassazione - Condizioni - Soccombenza dell'Amministrazione finanziaria in tutti i precedenti gradi di giudizio - Accoglimento delle doglianze dell'Amministrazione da parte della Commissione tributaria Centrale - Inammissibilità del condono.
Stato
decisa il 2013-06-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/627155-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE

In tema di condono fiscale, presupposto per la definizione agevolata delle liti pendenti innanzi alla Corte di cassazione, come prevista dall'art. 3, comma 2-bis, del d.l. 25 marzo 2010, n. 40 (convertito con modificazioni nella legge 22 maggio 2010, n. 73), è la soccombenza dell'Amministrazione finanziaria nei precedenti gradi di giudizio; il riferimento normativo ai "primi due gradi di giudizio" va, invero, interpretato con riguardo all'intera vicenda processuale, nella quale l'Ufficio tributario deve essere stato costantemente soccombente, con la conseguenza che, nell'ipotesi in cui il giudizio di cassazione sia stato preceduto - in applicazione del rito previgente - da tre gradi di giudizio, è necessario, ai fini dell'ammissibilità dell'istanza di definizione, che si sia verificato un triplice esito sfavorevole per l'Amministrazione (come invece, nella specie, non avvenuto, avendo la Commissione tributaria centrale accolto il ricorso dell'Amministrazione), atteso che la "ratio" delle norme è quella di deflazionare il contenzioso pendente da oltre dieci anni, confidando sull'elevata probabilità di un esito sfavorevole in sede di legittimità.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 25/03/2010 num. 40 art. 3 com. 2 n. 2 CORTE COST., Legge 22/05/2010 num. 73 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)