Sez. L - , Sentenza n. 21531 del 20/08/2019 (Rv. 655008 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI UNIFICATI IN AGRICOLTURA - IN GENERE | Esenzione contributiva di cui all'art. 8 della l. n. 991 del 1952 - Declaratoria di illegittimità costituzionale del d.lgs. n. 179 del 2009 - Conseguenze - Violazione art. 1 Protocollo 1 CEDU - Esclusione - Fondamento.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI UNIFICATI IN AGRICOLTURA - IN GENERE
La domanda di restituzione dei contributi versati sulle retribuzioni corrisposte agli operai agricoli occupati alle dipendenze delle imprese e dei datori di lavoro aventi sede ed operanti nei comuni montani, in virtù dell'esenzione contributiva ex art. 8 della l. n. 991 del 1952, deve ritenersi sprovvista di base normativa a seguito della pronuncia di illegittimità costituzionale dell'art. 1 del d.lgs. n. 179 del 2009 (nella parte in cui aveva dichiarato la permanenza in vigore della predetta disposizione) resa con la sentenza n. 182 del 2018, i cui effetti retroattivi non sono suscettibili di valutazione ai sensi dell'art. 1 del Protocollo Addizionale n. 1 CEDU, in considerazione della già opinabile fondatezza del diritto di credito vantato in base alla legislazione vigente al momento dell'inizio del giudizio e del contrario orientamento giurisprudenziale anteriore all'intervento della Consulta.
Riferimenti normativi: Legge 25/07/1952 num. 991 art. 8 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/12/2009 num. 179 art. 1 CORTE COST., Prot. 1 Conv. Dir. Uomo art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)