Sez. 6 - L, Ordinanza n. 8495 del 27/03/2019 (Rv. 653390 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI UNIFICATI IN AGRICOLTURA - IN GENERE | Esenzione contributiva di cui all'art. 8 della l. n. 991 del 1952 - Declaratoria di illegittimità costituzionale del d.lgs. n. 179 del 2009 - Conseguenze.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI UNIFICATI IN AGRICOLTURA - IN GENERE
La domanda di restituzione dei contributi versati sulle retribuzioni corrisposte agli operai agricoli occupati alle dipendenze delle imprese e dei datori di lavoro aventi sede ed operanti nei comuni montani, in virtù dell'esenzione contributiva ex art. 8 della l. n. 991 del 1952, deve ritenersi sprovvista di base normativa per effetto della sentenza della Corte cost. n. 182 del 2018, che ha affermato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 del d.lgs. n. 179 del 2009 nella parte in cui aveva dichiarato la permanenza in vigore della predetta disposizione.
Riferimenti normativi: Legge 25/07/1952 num. 991 art. 8 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/12/2009 num. 179 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)