Sez. 3, Ordinanza n. 28952 del 11/11/2024 (Rv. 672891-02)
CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE | Intermediari finanziari - Responsabilità del preponente per il fatto del promotore finanziario - Presupposti - Nesso di occasionalità necessaria tra esercizio delle incombenze e danno - Derivazione del fatto dannoso dall'esercizio delle incombenze - Necessità - Esclusione - Esposizione del terzo all'ingerenza dannosa - Sufficienza - Abuso dei poteri da parte del preposto - Irrilevanza.
CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE
In tema di intermediazione finanziaria, la società preponente risponde del danno causato al risparmiatore dal promotore allorquando, accertata la sussistenza del rapporto di preposizione ed il carattere illecito, doloso o colposo del fatto dannoso, ricorre un nesso di occasionalità necessaria tra quest'ultimo e l'esecuzione delle incombenze affidate al preposto, per la cui ricorrenza non è necessario che il fatto dannoso derivi dall'esercizio delle incombenze, essendo sufficiente che, in virtù di tale esercizio, il terzo sia esposto all'ingerenza dannosa del preposto e ciò anche nel caso in cui quest'ultimo abbia abusato della sua posizione, andando oltre l'incarico ricevuto od espletato, contravvenendo alle istruzioni ricevute o alle modalità di svolgimento concordate o sostituendo alle finalità perseguite dal preponente obiettivi egoistici di carattere illecito e persino delittuoso.
Cod. Civ. art. 2049, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)