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Sez. 1, Ordinanza n. 3425 del 10/02/2025 (Rv. 673916-01)

CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE | Intermediazione finanziaria - Responsabilità del preponente per fatto del preposto - Nesso di occasionalità necessaria - Presupposti - Trasgressione agli ordini ricevuti - Irrilevanza - Condizioni.
Stato
decisa il 2025-02-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/673916-01

CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE

In tema di intermediazione finanziaria, il nesso di occasionalità necessaria tra l'illecito commesso dal promotore finanziario e le mansioni o incombenze a lui affidate dall'intermediario, su cui si fonda la responsabilità solidale del secondo per i danni provocati dal primo, presuppone che l'esercizio delle mansioni abbia reso possibile, o comunque agevolato, il comportamento produttivo del danno, anche se questo si sia posto in modo autonomo nell'ambito dell'incarico o abbia addirittura ecceduto dai limiti di esso, finanche trasgredendo gli ordini ricevuti, dovendosi pur sempre accertare che il preposto abbia perseguito finalità coerenti con quelle in vista delle quali le mansioni gli furono affidate e non finalità proprie, alle quali il committente non sia neppure mediatamente interessato o compartecipe.

Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 31, Cod. Civ. art. 2049, Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)