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Sez. 1, Ordinanza n. 21087 del 22/06/2026 (Rv. 679267-01)

CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE | Intermediazione finanziaria - Responsabilità solidale dell'intermediario - Elementi sintomatici di condotta anomala dell'investitore - Accertamento di fatto - Censurabilità in cassazione - Esclusione.
Stato
decisa il 2026-06-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/679267-01

CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE

In tema di intermediazione finanziaria, la responsabilità solidale dell'intermediario, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 58 del 1998, può essere esclusa in presenza di elementi sintomatici di una condotta anomala dell'investitore, idonei ad evidenziarne la collusione oppure la consapevole acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul promotore, il cui apprezzamento costituisce un accertamento di fatto, da compiersi caso per caso, riservato al giudice di merito ed incensurabile in sede di legittimità.

Cod. Civ. art. 2049, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 31

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)