Sez. 4, Sentenza n. 7999 del 21/06/1988 Ud. (dep. 06/07/1988) Rv. 178841 - 01
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME - PREPOSTO - COMPITO - COMPITO DI SORVEGLIANZA - PREDISPOSIZIONE DI MEZZI ANTINFORTUNISTICI - OBBLIGHI DEL PREPOSTO - ESCLUSIONE - OMISSIONE DELLA VIGILANZA - RESPONSABILITÀ PER COLPA.*
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME - PREPOSTO - COMPITO - COMPITO DI SORVEGLIANZA - PREDISPOSIZIONE DI MEZZI ANTINFORTUNISTICI - OBBLIGHI DEL PREPOSTO - ESCLUSIONE - OMISSIONE DELLA VIGILANZA - RESPONSABILITÀ PER COLPA.*
In tema di misure antinfortunistiche il preposto condivide con il datore di lavoro, ma con sfumature diverse secondo le sue reali mansioni, oneri e responsabilità in materia di sicurezza del lavoro e di protezione del personale impiegato, ma soltanto con poteri di sorveglianza, per cui egli non è tenuto a predisporre i mezzi antinfortunistici, essendo questo un Obbligo esclusivo del datore di lavoro, e con obblighi di vigilanza affinché gli ordini vengano regolarmente eseguiti. L'omissione di tale vigilanza costituisce colpa se sia derivato un sinistro dal mancato uso di tali cautele. (V mass n 106290).*
Riferimenti normativi: DPR 27/04/1955 num. 547 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)