Sez. 3, Sentenza n. 5287 del 16/06/1987 (Rv. 453867 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - COMPENSATIO LUCRI CUM DAMNO - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - FATTISPECIE (DANNO DI UN FONDO COLTIVATO AD AGRUMETO PER IL PULVISCOLO DI UN CEMENTIFICIO - VANTAGGIO PER LA VENDITA DEL FONDO COME AREA INDUSTRIALE - ESCLUSIONE DELLA COMPENSATIO).*
RISARCIMENTO DEL DANNO - COMPENSATIO LUCRI CUM DAMNO - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - FATTISPECIE (DANNO DI UN FONDO COLTIVATO AD AGRUMETO PER IL PULVISCOLO DI UN CEMENTIFICIO - VANTAGGIO PER LA VENDITA DEL FONDO COME AREA INDUSTRIALE - ESCLUSIONE DELLA COMPENSATIO).*
Nella Determinazione del danno derivante da responsabilità extracontrattuale ricorre la cosiddetta compensatio lucri cum damno quando a favore della parte danneggiata si verifica, oltre al pregiudizio, anche un incremento patrimoniale che costituisca conseguenza immediata del comportamento illecito; tale immediatezza non sussiste quando il vantaggio di cui si chiede la detrazione dal pregiudizio derivato al danneggiato, sia riferibile non al comportamento illecito, ma ad una particolare condizione oggettiva della cosa. (nella specie, in base all'enunciato principio la Corte suprema ha confermato la decisione del merito che aveva ritenuto che la compensatio suindicata non operava in relazione al danno, per un fondo coltivato ad agrumeto, conseguente alle immissioni di polvere provenienti da un cementificio, per il vantaggio che sarebbe potuto derivare dalla situazione oggettiva di edificabilità, della zona, e, quindi, anche del fondo, in relazione all'insediamento industriale). (V 4978/83, mass n 429849; (V 1457/81, mass n 412116; (V 1302/75, mass n 374810).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 844 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)