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Sez. L, Sentenza n. 2930 del 25/03/1987 (Rv. 452041 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - PRINCIPIO DELL'ONNICOMPRENSIVITÀ - CARATTERE GENERALE - ESCLUSIONE - INCLUSIONE O NON DI UN COMPENSO NELLA RETRIBUZIONE RILEVANTE PER ALTRI ISTITUTI CONTRATTUALI O LEGALI - POTERE DELL'AUTONOMIA CONTRATTUALE.*
Stato
decisa il 1987-03-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/452041-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - PRINCIPIO DELL'ONNICOMPRENSIVITÀ - CARATTERE GENERALE - ESCLUSIONE - INCLUSIONE O NON DI UN COMPENSO NELLA RETRIBUZIONE RILEVANTE PER ALTRI ISTITUTI CONTRATTUALI O LEGALI - POTERE DELL'AUTONOMIA CONTRATTUALE.*

Il cosiddetto principio dell'onnicomprensività della retribuzione, con inclusione cioè di ogni compenso avente caratteri di continuità, obbligatorietà e determinatezza - il quale è adottato dal legislatore per il calcolo delle indennità di preavviso e di anzianità (art. 2121 cod. civ.) ed implicitamente, anche per il computo del compenso per le festività infrasettimanali (art. 5 legge 27 maggio 1949 n. 260) - non ha valore di regola generale limitativa dell'autonomia privata, onde le parti (nel rispetto dei precetti fissati dall'art. 36 cost. In tema di quantità e qualità della retribuzione), pur, dopo aver previsto un dato compenso di natura retributiva (nella specie: "contributo supplementare pasto"), restano libere di includere o meno (il che costituisce oggetto di accertamento di fatto demandato al giudice di merito) tale elemento nel calcolo della retribuzione rilevante per altri istituti contrattuali od anche legali, laddove manchi una norma che imponga di commisurarla a tutti gli elementi della retribuzione specificamente considerati, come nel caso dei compensi dovuti al lavoratore assente per ferie o per malattia, al lavoratore che fruisca di permesso sindacale o di studio ed alla lavoratrice in gravidanza, con riguardo ai quali la legge (artt. 23, 30 legge 20 maggio 1970 n. 300: 15, 16 legge 30 dicembre 1971 n. 1204) fa generico riferimento alla retribuzione giornaliera in cui non è necessariamente incluso anche ogni elemento accessorio. (V 3710/86, mass n 446591; (V 3251/85, mass n 440917; (V 1073/84, mass n 433230; (V 1069/84, mass n 433228).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST., Legge 27/05/1949 num. 260 art. 5 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 10 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 23 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 30, Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 15 CORTE COST., Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 16 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)