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Sez. U, Sentenza n. 28871 del 09/12/2008 (Rv. 605935 - 01)

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE | Composizione della sezione disciplinare del Cons. Sup. Magistratura - Richiesta di provvedimento cautelare proposta successivamente alla richiesta di fissazione dell'udienza di discussione - Dedotta incompatibilità dei componenti - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2008-12-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/605935-01

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE

Per i componenti della sezione disciplinare del consiglio superiore della magistratura, che abbiano conosciuto della richiesta di provvedimento cautelare del P.G. proposta successivamente alla richiesta di fissazione dell'udienza di discussione orale, non sussiste incompatibilità a partecipare a tale discussione, in quanto le norme del codice di procedura penale del 1930, applicabili nella specie, in virtù del richiamo operato dall'art. 34, ultimo comma, del Regio d.lgs. 31/05/1946 num. 511, non contenevano una specifica disciplina delle incompatibilità; né può darsi rilievo al principio del giusto processo, dettato dall'art. 111 cost., allorchè si tratti di un giudizio cautelare che si inserisce nella stessa fase del giudizio.

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legisl. 31/05/1946 num. 511 CORTE COST., Costituzione art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)