Sez. U, Sentenza n. 16277 del 12/07/2010 (Rv. 613944 - 01)
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE | Composizione della Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura - Rigetto della richiesta di non luogo a procedere - Partecipazione al giudizio - Dedotta incompatibilità dei componenti - Esclusione - Fondamento.
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE
I componenti della Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura, i quali abbiano adottato il provvedimento di rigetto della richiesta di non luogo a procedere avanzata dal P.G., non sono incompatibili a partecipare al successivo giudizio, in quanto il procedimento disciplinare nei confronti di magistrati ha natura eminentemente "monofasica" essendo affidato ad un unico organo per tutto il suo svolgimento e il provvedimento in oggetto presenta natura interlocutoria, implicando una valutazione provvisoria e non pregiudicante delle risultanze acquisite al momento della sua adozione.
Riferimenti normativi: Legge 23/02/2006 num. 109 art. 18 com. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 34 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)