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Sez. 1, Sentenza n. 16125 del 21/12/2001 (Rv. 551279 - 01)

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | Provvedimento prefettizio di espulsione - Impugnativa davanti al tribunale - Richiesta di sospensione del processo per la pendenza di impugnativa davanti al giudice amministrativo contro la revoca del permesso di soggiorno - Sospensione del processo ex art. 295 cod. proc. civ. del giudizio ordinario sino all'esito del giudizio amministrativo - Applicabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2001-12-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/551279-01

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI

Poiché non sussiste alcuna pregiudizialità tra giudizio amministrativo e giudizio ordinario, è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con il quale si deduca la violazione dell'art. 295 cod. proc. civ., per non essere stata disposta la sospensione del giudizio concernente il decreto di espulsione dello straniero sino all'esito del giudizio amministrativo avente ad oggetto il provvedimento di revoca del suo permesso di soggiorno.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 bis CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)