Sez. 1, Sentenza n. 2868 del 11/02/2005 (Rv. 579009 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA | Immigrazione - Procedimento, dinanzi al giudice amministrativo, di impugnazione della revoca del permesso di soggiorno - Procedimento, dinanzi al giudice ordinario, di impugnativa del provvedimento prefettizio di espulsione - Rapporto di pregiudizialità, con conseguente sospensione del giudizio ordinario sino all'esito del giudizio amministrativo - Configurabilità - Esclusione.
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA
Non sussiste alcun rapporto di pregiudizialità tra procedimento, innanzi al giudice amministrativo, di impugnazione della revoca del titolo di soggiorno e procedimento, innanzi al giudice ordinario, avente ad oggetto l'espulsione dello straniero extracomunitario che il prefetto abbia, conseguentemente alla revoca, ritenuto di adottare. Non è pertanto configurabile la sospensione necessaria, "ex" art. 295 cod. proc. civ., del giudizio concernente il decreto di espulsione dello straniero sino all'esito del giudizio amministrativo avente ad oggetto il provvedimento di revoca del suo permesso di soggiorno.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)