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Sez. 5, Sentenza n. 5658 del 15/03/2006 (Rv. 587760 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - NOTIFICAZIONI - IN GENERE | Istanza di discussione in pubblica udienza - Notificazione a mezzo del servizio postale - Perfezionamento nei confronti del notificante - Dalla data di spedizione - Ricevimento dell'istanza dopo la scadenza del termine di cui all'art. 32, comma secondo, del d.lgs. n. 546 del 1992 - Effetti - Rinvio della trattazione - Sanatoria - Comparizione dell'Amministrazione in udienza.
Stato
decisa il 2006-03-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/587760-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - NOTIFICAZIONI - IN GENERE

Il principio secondo cui la notificazione a mezzo del servizio postale si perfeziona, per il notificante, con l'avvio della relativa procedura, mentre gli effetti a carico del notificato si producono dal momento in cui lo stesso riceve l'atto, trova applicazione anche nel processo tributario, in riferimento al quale l'art. 16, comma quinto, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 prevede espressamente che la notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione, mentre i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono dalla data in cui l'atto è ricevuto; ne consegue che, ai fini della discussione del processo in pubblica udienza, ai sensi dell'art. 33, è sufficiente che entro il termine di cui all'art. 32, comma secondo, sia avviato il procedimento di notificazione della relativa istanza, a nulla rilevando che l'atto sia pervenuto all'Ufficio successivamente alla scadenza del termine, la cui inosservanza, se non sanata dalla presenza dell'Amministrazione in udienza, impone soltanto il rinvio della trattazione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 16 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 32 PENDENTE, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 33 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)