Sez. 5, Sentenza n. 13216 del 09/06/2009 (Rv. 608467 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA | Perfezionamento per il notificante - Momento determinante - Consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario - Prova della consegna - A carico del notificante - Modalità - Fattispecie in tema di notifica del ricorso per cassazione.
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA
Il principio secondo il quale la notifica a mezzo del servizio postale si perfeziona con la consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario pone a carico del notificante l'onere di provare l'avvenuto e tempestivo avvio del procedimento notificatorio. A tal fine, a fronte della puntuale contestazione ad opera della controparte della tardività della notifica (nella specie, avente ad oggetto un ricorso per cassazione), la dimostrazione dell'avvenuta consegna non può essere ricavata da un timbro apposto a margine dell'atto, recante numero cronologico e data senza alcuna firma o sigla del ricevente, quando non sia stata esibita alcuna certificazione integrativa idonea a far desumere la tempestività dell'adempimento notificatorio.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 149 CORTE COST., Legge 20/11/1982 num. 890 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)