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Sez. 5, Sentenza n. 19668 del 01/10/2004 (Rv. 577474 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - IN GENERE | Trattazione della causa - In pubblica udienza - Istanza - Notificazione - Necessità - Esclusione - Comunicazione - Sufficienza - Fondamento.
Stato
decisa il 2004-10-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/577474-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - IN GENERE

Nel processo tributario l'istanza di trattazione della causa in pubblica udienza, depositata da una parte, ai sensi dall'art. 33, comma primo, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, può essere notificata all'altra con lettera raccomandata, essendo tale forma applicabile, a norma dell'art. 16, comma terzo, in ogni fase ed aspetto del processo davanti alle commissioni tributarie salvo che non sussista una puntuale indicazione in senso contrario, come accade nel caso previsto dall'art. 38, comma secondo, secondo il quale, ai fini della decorrenza del termine breve di impugnazione, la notifica della sentenza deve avvenire esclusivamente nelle forme di cui agli artt. 137 e seguenti cod. proc. civ..

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 33 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 16 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 38, Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)