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Sez. U, Sentenza n. 2970 del 21/10/1974 (Rv. 371412 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (VECCHIO RITO) - AZIONE DAVANTI ALL'AUTORITA GIUDIZIARIA - PROPONIBILITA DELL'AZIONE GIUDIZIARIA: PREVIO RICORSO ALLE COMMISSIONI - CONTROVERSIA IN MATERIA DI IMPOSTE INDIRETTE - DEDUZIONE DELLA MANCATA ISCRIZIONE A RUOLO DELL'IMPOSTA - PREVIO RICORSO ALLE COMMISSIONI - NECESSITA - ESCLUSIONE - DEDUZIONE DELLA PUBBLICAZIONE DEL RUOLO SENZA L'OSSERVANZA DELLE FORMALITA DI LEGGE E PER UN PERIODO DI TEMPO INFERIORE AL DOVUTO - PREVIO RICORSO ALLE COMMISSIONI - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1974-10-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/371412-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (VECCHIO RITO) - AZIONE DAVANTI ALL'AUTORITA GIUDIZIARIA - PROPONIBILITA DELL'AZIONE GIUDIZIARIA: PREVIO RICORSO ALLE COMMISSIONI - CONTROVERSIA IN MATERIA DI IMPOSTE INDIRETTE - DEDUZIONE DELLA MANCATA ISCRIZIONE A RUOLO DELL'IMPOSTA - PREVIO RICORSO ALLE COMMISSIONI - NECESSITA - ESCLUSIONE - DEDUZIONE DELLA PUBBLICAZIONE DEL RUOLO SENZA L'OSSERVANZA DELLE FORMALITA DI LEGGE E PER UN PERIODO DI TEMPO INFERIORE AL DOVUTO - PREVIO RICORSO ALLE COMMISSIONI - NECESSITA.*

Le norme che, in materia di imposte indirette, subordinano la proponibilita dell'Azione giudiziaria al previo esperimento dei ricorsi dinanzi alle commissioni tributarie non trovano applicazione nel caso in cui il contribuente, assumendo la mancata iscrizione a ruolo dell'imposta, neghi in radice la sussistenza della potesta impositiva. Nel caso, invece, in cui non si deduca la mancata formazione e pubblicazione del ruolo, ma soltanto che tale pubblicazione sia avvenuta senza l'osservanza delle forme prescritte dalla legge e per un periodo di tempo inferiore a quello legale, la contestazione non verte sull'esistenza del suddetto potere ma esclusivamente sulla legittimita del procedimento attuato in concreto per l'accertamento e la riscossione del tributo e, pertanto, l'Azione giudiziaria puo essere proposta soltanto dopo che sia intervenuta la decisione definitiva di una commissione tributaria. (V 1837'72, mass n 358843; 184'71, mass n 349576).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 07/08/1936 num. 1639 art. 22 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)