Sez. L, Sentenza n. 5535 del 09/04/2003 (Rv. 561997 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI PRESUNTIVE - ANNUALI | Crediti dei commercianti per il prezzo delle merci vendute - Prescrizione presuntiva ex art. 2955, n. 5 cod. civ. - Ratio - Rapporti concernenti acquisti di beni di largo consumo con pagamento in unico atto e senza formalità - Vendita con specifico accordo relativo al frazionamento del pagamento o al versamento di acconti e dilazione per il versamento del saldo - Applicabilità della prescrizione presuntiva - Esclusione - Fattispecie.
PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI PRESUNTIVE - ANNUALI
La prescrizione presuntiva annuale dei crediti dei commercianti di cui all'art. 2955 n. 5 cod. civ. non opera quando siano stati pattuiti dalle parti il differimento del saldo previo versamento di uno o più acconti o il frazionamento del pagamento, in quanto in entrambi i casi il corrispettivo viene versato in più soluzioni, essendo il pagamento del prezzo della merce diluito nel tempo a seguito di un accordo tra le parti, e si è pertanto al di fuori di quei rapporti aventi ad oggetto l'acquisto al minuto di beni di largo consumo che si contraddistinguono per l'esaurirsi del pagamento in un unico atto, compiuto senza alcuna formalità o pattuizione specifica. (nella specie la S.C. ha cassato la sentenza d'appello che, avendo ritenuto prescritto il credito vantato da una società nei confronti di una dipendente per l'acquisto di un divano, non aveva detratto la relativa somma dalla differenza retributiva richiesta dalla dipendente).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2955 n. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)