Sez. 5, Sentenza n. 848 del 24/01/2002 (Rv. 551824 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - DELEGAZIONE - IN GENERE | Effetto liberatorio del debitore originario - Dichiarazione espressa del creditore - Necessità - Fatti concludenti - Sufficienza - Esclusione.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - DELEGAZIONE - IN GENERE
L'art. 1268 cod. civ., subordinando la liberazione del debitore ad una dichiarazione espressa del creditore, esclude che la liberazione possa costituire l'effetto di fatti concludenti, per definizione sintomatici di una manifestazione tacita di volontà e comunque concettualmente contrapposti alla dichiarazione espressa.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1268
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)