Sez. 2, Sentenza n. 14780 del 24/06/2009 (Rv. 608689 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ACCOLLO - IN GENERE | Efficacia liberatoria - Presupposti - Accettazione espressa del creditore - Necessità - Conseguenze - Interesse dell'accollato a domandare l'adempimento delle obbligazioni assunte dall'accollante nei confronti del terzo creditore - Sussistenza - Limiti.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ACCOLLO - IN GENERE
L'accollo può avere efficacia liberatoria per l'originario debitore solo quando il creditore esprima in tal senso una volontà espressa ed in equivoca, in mancanza della quale tale debitore - non potendo ritenersi liberato - conserva l'interesse ad agire nei confronti dell'accollante, per l'inadempimento delle obbligazioni da questi assunte, per effetto dell'accollo, nei confronti del terzo creditore.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1273 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)