Sez. U, Sentenza n. 36084 del 24/06/2005 Ud. (dep. 06/10/2005) Rv. 231807 - 01
IMPUGNAZIONI (Cod. proc. pen. 1988) - CONCORSO E CONVERSIONE | Conversione del ricorso per cassazione in appello - Ambito di operatività - Ricorso ed appello proposti avverso decisione unitaria solo dal punto di vista grafico, in quanto rispettivamente diretti a sentenza di applicazione della pena pronunciata all'esito del dibattimento e a statuizione di condanna - Applicabilità della conversione - Esclusione.
IMPUGNAZIONI (Cod. proc. pen. 1988) - CONCORSO E CONVERSIONE
In tema di conversione del ricorso per cassazione in appello, il presupposto della conversione è costituito dalla pertinenza dei due mezzi di impugnazione alla "stessa sentenza", da intendersi come unica statuizione del giudice, della stessa natura e sul medesimo oggetto, rispetto alla quale si profili l'eventualità di decisioni incompatibili per il caso di celebrazione dei diversi giudizi di impugnazione. Non è pertanto applicabile la conversione quando ricorso ed appello siano proposti con riferimento ad una decisione unitaria solo dal punto di vista grafico, e però riguardanti imputati diversi, per taluno dei quali sia stata applicata la pena, in esito al dibattimento e sul presupposto del carattere ingiustificato del dissenso del P.M. o del provvedimento di rigetto della richiesta, mentre per altri sia stata pronunciata condanna.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 448 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 448 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 580, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 593 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)