Sez. 2, Sentenza n. 5230 del 29/05/1999 (Rv. 526822 - 01)
PROFESSIONISTI - INGEGNERI E ARCHITETTI | Incarichi conferiti dallo Stato o enti pubblici - Compensi - Art. 6 legge n. 404/1977 - Campo di applicazione - Rimborso spese - Documentazione - Necessità - Computo forfettario - Inammissibilità.
PROFESSIONISTI - INGEGNERI E ARCHITETTI
In caso di incarico di progettazione conferito dallo Stato o da altro ente pubblico, il rimborso spese di cui alla tariffa professionale per gli ingegneri e gli architetti può essere determinato solo in base alla documentazione esibita, con esclusione di rimborsi forfettari, a norma del quarto comma dell'art. 6 della legge 1 luglio 1977 n. 404, che ha portata generale e non limitata al settore dell'edilizia carceraria.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2233 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2234, Legge 01/07/1977 num. 404 art. 6 com. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)