Sez. 2, Sentenza n. 3167 del 17/03/1993 (Rv. 481449 - 01)
Professionisti - Ingegneri e architetti | Tariffa professionale - Inderogabilità dei minimi art. unico della legge n. 340 del 1976 - Interpretazione autentica ex art. 6 della legge n. 404 del 1977 - Ambito di applicazione.
Professionisti - Ingegneri e architetti
L'art. unico legge 5 maggio 1976 n. 340, che ha fissato il principio della inderogabilità dei minimi della tariffa professionale degli ingegneri e degli architetti, è stato interpretato autenticamente dall'art. 6 legge 1 luglio 1977 n. 404, il quale stabilisce che la norma interpretata deve intendersi applicabile esclusivamente ai rapporti intercorrenti tra privati, ne consegue che, attesa l'efficacia retroattiva della richiamata norma interpretativa e la sua portata generale, non limitata al settore dell'edilizia carceraria, deve escludersi che la legge n. 340 del 1976 citata abbia implicitamente abrogato i precedenti decreti ministeriali 18 giugno 1949 e 18 settembre 1967, i quali hanno disposto una riduzione degli onorari degli ingegneri e degli architetti per le prestazioni professionali relative alla costruzione di case di tipo popolare fruenti del contributo erariale.
Riferimenti normativi: DM Grazia e Giustizia 18/06/1949, Legge 04/03/1958 num. 143, DM Grazia e Giustizia 18/09/1967, Legge 05/05/1976 num. 340, Legge 01/07/1977 num. 404 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)