diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 267 del 13/01/1979 (Rv. 396338 - 01)

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - COMPENSO (ONORARIO) - IN GENERE - SPETTANZA - CONDIZIONI - GEOMETRA - PRESTAZIONI PROFESSIONALI RELATIVE AD UNA COSTRUZIONE IMPORTANTE L'USO DEL CEMENTO ARMATO - DIRITTO AL COMPENSO - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1979-01-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/396338-01

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - COMPENSO (ONORARIO) - IN GENERE - SPETTANZA - CONDIZIONI - GEOMETRA - PRESTAZIONI PROFESSIONALI RELATIVE AD UNA COSTRUZIONE IMPORTANTE L'USO DEL CEMENTO ARMATO - DIRITTO AL COMPENSO - CONDIZIONI.*

Il diritto al compenso per l'attivita professionale si riferisce unicamente alle prestazioni comprese nelle competenze istituzionali della categoria, perche, in caso diverso, il rapporto tra professionista e cliente e nullo e toglie al prestatore d'opera ogni Azione per il conseguimento della retribuzione, secondo quanto previsto dall'art 2231 cod civ. ne consegue che, per riconoscere ad un geometra il diritto al compenso di prestazioni professionali riguardanti una costruzione, che importi l'uso del cemento armato, il giudice deve prima accertare il rispetto dei limiti di Competenza nell'uso del cemento armato di cui al RD 16 novembre 1939, n 2229, che riserva agli ingegneri e agli architetti la progettazione e la direzione di qualsiasi opera in cui le strutture in conglomerato cementizio semplice o armato abbiano funzione statica, e interessino comunque l'incolumita delle persone, nonche il rispetto dei limiti di cui all'art 16 del RD 21 febbraio 1929, n 274, che riconosce ai Geometri la progettazione, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili, prevedendo l'uso del cemento armato solo per piccole costruzioni accessorie di edifici rurali o per uso di industrie agricole, di limitata importanza, che non richiedano particolari operazioni di calcolo e che, per la loro destinazione, non possano implicare pericolo per l'incolumita delle persone. (Conf 1347/76, mass n 380044).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2229, Cod. Civ. art. 2231, Regio Decr. 11/02/1929 num. 274 art. 16 CORTE COST., Regio Decr. 16/11/1939 num. 2229 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)