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Sez. 1, Sentenza n. 13048 del 24/11/1999 (Rv. 531461 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE | Protesti cambiari - Rilevanza ai fini della "scientia decoctionis" - Limiti - Natura di presunzioni semplici - Configurabilità - Motivata valutazione da parte del giudice di merito - Necessità.
Stato
decisa il 1999-11-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/531461-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE

In tema di revocatoria fallimentare, i protesti cambiari, in virtù del loro carattere di "anomalia" rispetto al normale adempimento dei debiti d'impresa e della loro idoneità a cagionare grave pregiudizio all'imprenditore in termini di perdita dell'indispensabile credito commerciale, possono legittimamente ascriversi al novero degli elementi rilevanti, in via indiziaria, ai fini della prova presuntiva della "scientia decoctionis" da parte del terzo, attesane la natura di precoce manifestazione di quello stato di insolvenza riconosciuto, "ex post", dalla sentenza dichiarativa di fallimento; trattandosi tuttavia di presunzione semplice, il giudice di merito, ai fini della valutazione indiziaria, deve compiutamente analizzare detti protesti (in relazione al loro numero, all'entità delle somme, al loro susseguirsi nel tempo) e dare conto di tale analisi in motivazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)