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Sez. 1, Sentenza n. 4277 del 27/04/1998 (Rv. 514907 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE | Protesti cambiari - Rilevanza ai fini della prova della "scientia decoctionis" da parte del terzo acquirente - Limiti - Natura di mere presunzioni semplici - Configurabilità - Valutazione da parte del giudice di merito - Modalità.
Stato
decisa il 1998-04-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/514907-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE

In tema di revocatoria fallimentare, i protesti cambiari (e, più in generale, di titoli di credito), in virtù del loro carattere di "anomalia" rispetto al normale adempimento dei debiti d'impresa, e della loro idoneità a cagionare grave pregiudizio all'imprenditore in termini di perdita dell'indispensabile credito commerciale, possono legittimamente ascriversi al novero degli elementi rilevanti, in via indiziaria, agli effetti della prova presuntiva della "scientia decoctionis" da parte del terzo acquirente, attesane la natura di precoce manifestazione di quello stato di insolvenza riconosciuto e sanzionato - con provvedimento "ex post" - dalla sentenza dichiarativa di fallimento. Il carattere non già di presunzione "iuris et de iure", bensì di mera presunzione semplice di detti protesti ne impone, peraltro, una concreta e puntuale analisi, "quoad probationem", da parte del giudice di merito, da compiersi, in ossequio al disposto degli artt. 2727 e 2729 cod. civ., attraverso una compiuta ed approfondita valutazione di tutti gli aspetti della vicenda processuale a lui sottoposta, con la conseguenza, sul piano della distribuzione dell'onere della prova, che l'avvenuta pubblicazione di una pluralità di protesti a carico del fallito può, sì, assumere rilevanza presuntiva tale da esimere il curatore dall'onere di una ulteriore e più analitica dimostrazione del "thema probandum" (e, più in particolare, dalla prova che l'esistenza degli stessi fossero concretamente conosciuti dal convenuto in revocatoria, con conseguente traslazione su quest'ultimo dell'onere di una - ben possibile - contraria dimostrazione), ma senza che ciò esima il giudicante dall'obbligo di una attenta e complessiva valutazione caso per caso, nella quale possa trovare ampio spazio ed adeguata rilevanza (qualora i protesti non siano riferibili a titoli rilasciati proprio al medesimo convenuto in revocatoria) il numero dei protesti stessi, la qualità dei titoli insoluti (presentandosi il protesto di assegni maggiormente significativo, "in pejus" del protesto di cambiali), l'ammontare di essi, la loro collocazione cronologica, la eventuale diversità del luogo della pubblicazione rispetto a quello di residenza e domicilio del soggetto che avrebbe dovuto averne conoscenza, lo "status" professionale del medesimo (per la differenziazione che questo può comportare in ordine alla valutazione della normale diligenza da lui esigibile, con correlata attenuazione dell'onere di conoscenza nei confronti del "quisque de populo" ed accentuazione di esso con riferimento all'operatore economico qualificato).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)