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Sez. L, Sentenza n. 5810 del 06/11/1982 (Rv. 423559 - 01)

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - PROMOZIONE E CONCORSI - RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO ALLA QUALIFICA SUPERIORE - CONDIZIONI - VACANZA DEL POSTO DA RICOPRIRE - OBBLIGATORIETÀ.*
Stato
decisa il 1982-11-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/423559-01

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - PROMOZIONE E CONCORSI - RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO ALLA QUALIFICA SUPERIORE - CONDIZIONI - VACANZA DEL POSTO DA RICOPRIRE - OBBLIGATORIETÀ.*

I dipendenti delle aziende esercenti pubblico servizio di trasporto in concessione possono ottenere il riconoscimento del diritto alla qualifica superiore quando, sussistendone tutte le altre condizioni, possa ritenersi realizzata anche quella della vacanza del posto da ricoprire, in difetto della quale non può farsi luogo ad una promozione in soprannumero. (V 2311/79, mass n 398651).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 art. 1 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 all. A art. 18 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)